Regolamento

REGOLAMENTO DIDATTICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
(D.R. N. 623 del 17/11/2009)
 

Il presente regolamento disciplina le attività didattiche e il funzionamento della Scuola di Specializzazione per le professioni legali in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 21 dicembre 1999, n. 537, contenente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. A tale decreto ministeriale si fa rinvio per quanto non disciplinato dal presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento, per “decreto” si intende il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 21 dicembre 1999, n. 537.

Art. 2 – Dotazione e gestione amministrativa della Scuola

  1. La dotazione della Scuola è costituita dai contributi erogati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, dai fondi assegnati dall’Università di Genova e da ogni altro contributo concesso da enti pubblici o privati.
  2. La gestione economico – amministrativa afferisce al Centro Servizi presso la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza.
  3. Il Consiglio direttivo della Scuola propone annualmente al Consiglio di Amministrazione dell’Università la misura dell’importo individuale delle tasse e dei contributi di iscrizione alla Scuola.

Art. 3 – Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è eletto dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza e dura in carica 4 anni.
    Assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.
  2. Il Consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche; predispone annualmente il piano di spesa e il rendiconto.
  3. Il Consiglio direttivo, in sede di programmazione dell’attività didattica, determina le esigenze didattiche cui far fronte mediante docenti universitari e chiede alla Facoltà di Giurisprudenza l’attivazione delle procedure per l’affidamento degli incarichi secondo le vigenti disposizioni.
  4. Il Consiglio direttivo determina le esigenze didattiche cui far fronte mediante contratti di diritto privato da stipulare con magistrati, avvocati e notai, nonché con altri professionisti qualora sussista la necessità di acquisire specifiche e diverse competenze professionali.
  5. Al conferimento degli incarichi, su proposta del Consiglio Direttivo, si provvede a norma del regolamento di Ateneo vigente in materia.

Art. 4 – Il Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori di prima fascia  oppure, in caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, tra i professori di seconda fascia.Il Direttore  dura in carica quattro anni.
  2. Il Direttore predispone il piano di spesa e il rendiconto annuali.
  3. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche e organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l’efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza ed assumendo le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio direttivo e dell’autonomia di insegnamento dei docenti.
  4. In caso di impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal più anziano in ruolo dei professori universitari di prima fascia o , in assenza di  docenti di detta qualifica, di seconda fascia, membri del Consiglio direttivo.

Art. 5 – Attività didattica

  1. Il Consiglio direttivo provvede tempestivamente alla ripartizione delle ore di insegnamento tra le varie discipline, formula il calendario delle attività didattiche e designa un responsabile del coordinamento per ciascuna delle tre grandi aree del diritto privato e processuale civile, del diritto pubblico, del diritto penale e processuale penale.
  2. Gli insegnamenti sono organizzati ed impartiti secondo l’articolazione oraria stabilita dal Consiglio direttivo. Il compenso dei docenti, se dovuto, è determinato in relazione alle ore di attività didattica loro affidati annualmente.
    L’eventuale attività di tutorato di cui all’art. 6, comma 3, del DM 537/’99, viene svolta secondo un orario di ricevimento approvato dal Direttore.
  3. L’attività didattica svolta è documentata in apposito registro personale del docente, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati, sottoscritto dall’interessato e depositato presso la Direzione della Scuola al termine dei corsi.

Art. 6 – Verifiche intermedie e giudizi di ammissione al 2° anno e all’esame finale

  1. Le verifiche intermedie di cui all’art. 7, comma 3, del decreto sono costituite da prove scritte che saranno svolte in aula su temi, quesiti o casi specifici relativi alle aree disciplinari del diritto privato e processuale civile, del diritto amministrativo e del diritto penale e processuale penale.
  2. Il Direttore predispone il calendario e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, assicurando che ne sia garantita la tempestiva conoscibilità.
  3. Il giudizio di ammissibilità al secondo anno di corso e alla prova finale, di cui all’art. 7, comma 3, del DM 537/’99, è formulato anche sulla base degli esiti delle prove intermedie.

Art. 7 – Frequenza obbligatoria

  1. La frequenza ai corsi viene accertata mediante apposizione di firma su appositi moduli predisposti a cura della Segreteria della Scuola. Il Direttore dispone saltuarie verifiche mediante appello nominale degli iscritti.

Art. 8 – Stages e tirocinio

  1. Il Consiglio direttivo stabilisce i criteri per la programmazione dell’attività di stages e tirocinio prevista dall’art. 7, comma 5, del decreto, in modo che sia assicurata l’acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all’anno di corso  e all’indirizzo prescelto cui tale attività si riferisce.
  2. Le modalità di svolgimento dell’attività di stages e tirocinio sono determinate mediante accordi che l’Università stipula, su proposta del Consiglio direttivo, con gli ordini professionali, le scuole di notariato, gli uffici dell’amministrazione giudiziaria, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto.
  3. Al termine degli stages e tirocini, ogni allievo documenta l’attività svolta. La relazione è sottoscritta per attenzione alla persona a tal fine designata dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari, secondo quanto previsto dagli accordi, ed è quindi depositata presso la Segreteria della Scuola.

Art. 9 – Esame finale

  1. L’esame finale di diploma di cui all’art. 8 del decreto consiste in un elaborato scritto su un tema o quesito specifico di carattere interdisciplinare, nello svolgimento del quale il candidato dovrà dare prova di adeguata capacità nell’argomentazione giuridica e nel collegamento tra i vari profili del tema o della questione.
  2. Il tema oggetto dell’elaborato è assegnato dal Direttore o da un suo delegato, il quale indica altresì il docente che farà da relatore per l’allievo.
  3. La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 8 del decreto, esprime il proprio giudizio in settantesimi previa valutazione collegiale della discussione orale, tenendo altresì conto della relazione della Commissione di lettura nonché del curriculum personale degli studi compiuti nel biennio.

Art. 10 – Scheda personale e libretto

  1. Presso la Segreteria della Scuola è custodita una scheda personale per ogni allievo dove sono registrate le presenze e le assenze alle lezioni, l’esito delle verifiche intermedie e dei giudizi di ammissibilità, nonché i dati relativi all’attività svolta dall’allievo presso studi professionali e uffici giudiziari a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto.
  2. Ogni iscritto è titolare di un libretto – tessera di riconoscimento, nel quale vengono annotati le attestazioni di frequenza ai corsi, le votazioni riportate nelle verifiche intermedie e gli esiti dei giudizi di ammissibilità.