Numero assenze
(interpretazione del decreto interministeriale) ( rif. Delibera 14/12/2010) ….interpretazione dell’art. 4 del D.M. 22 dicembre 1999, n. 537:
“La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno”. Il Consiglio delibera all’unanimità, con l’astensione del Direttore: “L’art. 7.4 del D.M. 22 dicembre 1999, n. 537 comporta che scatti l’esclusione automatica dalla scuola qualora un allievo dia luogo a più di 60 ore di assenze ingiustificate; che scatti l’obbligo di integrazione della partecipazione ai corsi e recupero qualora un allievo dia luogo a più ore di 130 ore di assenze, fra ingiustificate e giustificate, purché le prime non superino le 60 ore (nel qual caso scatta l’esclusione): che il numero di ore di assenze sia riferito a ciascun anno accademico.”
Criteri per determinare le assenze giustificate e le assenze ingiustificate
( rif. Delibera 14/12/2010). Sono da considerare giustificate le assenze dipendenti da:
1. motivi di lavoro;
2. motivi di salute, personali o di prossimi congiunti;
3. motivi di carattere eccezionale, anche legati alla vita di relazione dello studente.
Criteri di valutazione per l’ammissione al secondo anno
(rif. Delibera 11/9/2012) Attribuzione di un voto da 1 a 70 dei risultati delle prove scritte che simulano l’esame di Stato
- Riportati in settantesimi i voti espressi in ventesimi (prove simulate dell’esame per il concorso in magistratura) e cinquantesimi (prove simulate dell’esame di Stato per l’avvocatura), se ne calcola la media aritmetica
- alla media si aggiungono 1,5 punti per ogni prova scritta superata oltre la metà delle prove previste per ciascuna materia e ciascun anno di corso
- gli allievi sono tenuti a svolgere almeno la metà del totale prove scritte simulate previste per ciascun anno di corso.
Criteri per l'accesso all'esame finale
(rif. Delibera 11/9/2012) Per la determinazione del voto di ammissione all’esame finale, il Consiglio dispone di non oltre sette punti in aumento rispetto al voto risultante per ciascun allievo dai criteri aritmetici sopra esposti. Nell’avvalersi di questa disponibilità, il Consiglio tiene conto anche dell’assiduità nella frequenza, degli eventuali giudizi individuali formulati dai docenti e della scelta del tirocinio “intenso” presso gli Uffici giudiziari. Per l’elaborato scritto finale di cui all’art. 8 d.m. 53//1999, la Commissione dispone di un punteggio massimo di sette punti che si sommano al voto di ammissione all’esame finale. Variazione delibera del 8 maggio 2017 ......omissis.... "Il Direttore pone al Direttivo l’esame delle valutazioni tenuto conto dei punteggi per premi sul numero delle prove.Dato il numero superiore di prove approvato con il Consiglio Direttivo dell’anno passato, il premio incide in modo rilevante sulla valutazione complessiva ai fini dei 70/70, si rende pertanto necessario ridurre lo stesso lasciando invariati tutti gli altri criteri.Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione decide di approvare la variazione a punti 0,50 anziché 1.50"
Criteri per lo svolgimento delle prove scritte ( valido per entrambi i corsi)
- gli allievi sono tenuti a svolgere almeno la metà del totale prove scritte simulate previste per ciascun anno di corso.
Criteri per la valutazione del titolo finale (conferma delibere 2012 e 2017)
Per la determinazione del voto di ammissione all’esame finale, il Consiglio dispone di non oltre sette punti in aumento rispetto al voto risultante per ciascun allievo dai criteri aritmetici sopra esposti. Nell’avvalersi di questa disponibilità, il Consiglio tiene conto anche dell’assiduità nella frequenza, degli eventuali giudizi individuali formulati dai docenti ( 2 punti) e della scelta del tirocinio “intenso” presso gli Uffici giudiziari (5 punti).
Convenzione con il Consiglio Notarile, nuovi accordi (rif. Delibera 11/09/2012)
Estratto della nuova convenzione con la Scuola del Notariato
Documento approvato dal Consiglio Direttivo 2014 per disposizioni art. 73 sui tirocini presso gli uffici giudiziari
Circolare con le ultime disposizioni sullo svolgimento delle prove scritte simulate